A norma del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, la
trasparenza va intesa come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche
amministrazioni e che tali dati e documenti sono oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli
soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.
I dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni anche ulteriori rispetto a quelli oggetto
di pubblicazione sono pertanto pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli.
L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente pertanto a chiunque di richiedere
documenti, dati o informazioni ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a
pubblicare.
L’Accesso Civico generalizzato è, in sostanza, il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai
documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli
interessi giuridicamente rilevanti.
L’istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque e deve contenere gli
estremi dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti senza necessità di motivazione.
L’istanza può essere trasmessa all’amministrazione sia in forma cartacea sia per via telematica.
Come previsto dall’articolo 5 bis commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 33/2013 citato, l’accesso
civico generalizzato è escluso se comporta un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi
pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive.
L’accesso civico generalizzato è altresì escluso se costituisce un pregiudizio concreto alla tutela di
uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà
intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.
Il diritto di accesso è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o
divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina
vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti.
La richiesta di accesso civico generalizzato può essere presentata a:
a) l’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) l’Ufficio relazioni con il pubblico;
c) il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l’istanza abbia a
oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto n.
33/2013.
d) altro ufficio indicato dall’amministrazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
istituzionale: referente Accesso civico;
Indirizzo PEC : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
o presso il Protocollo Generale del Comune di Porcia, Via De Pellegrini n. 4 - 33080 PORCIA
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito salvo il rimborso del costo
effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su carta o altri
supporti materiali.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla presentazione
dell’istanza con una comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati, fatta comunque
salva l’eventuale sospensione del termine per la salvaguardia degli interessi di questi ultimi secondo
le modalità stabilite dalle norme. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono
essere motivati con riferimento ai limiti stabiliti dall’articolo 5 bis del decreto legislativo sopra
citati.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta
giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (dott. Paola Rover), che decide con provvedimento motivato, entro il
termine di venti giorni.